Il decreto legge 48/2023, noto come Decreto Lavoro, ha esteso, solo per l’anno scolastico 2023/2024, al personale della scuola e agli studenti l’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al fine di sperimentare l’impatto della tutela assicurativa per le attività di insegnamento-apprendimento.
Questa assicurazione INAIL non sostituisce l’assicurazione integrativa che le scuole sottoscrivono ogni anno a copertura degli infortuni degli alunni e della responsabilità civile del personale scolastico e dei genitori per i danni provocati dagli alunni.
La copertura assicurativa INAIL, infatti, prevista dal Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, DPR 1124/1965, e già attiva nelle scuole limitatamente alle attività svolte nei laboratori, nelle palestre, negli uffici, per le attività di sostegno e per tutte quelle attività che prevedono l’uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), dispone la corresponsione di un’indennità giornaliera per gli infortuni sul lavoro che abbiano determinato un’inabilità temporanea superiore a 3 giorni, un indennizzo in caso di invalidità permanente superiore al 6%, una rendita in caso di invalidità dal 16 al 100%, il rimborso di cure e spese mediche sostenute.
Nel concreto, con il nuovo decreto legge 48/2023, si dà applicazione all’articolo 18 del Decreto Lavoro secondo cui l’assicurazione contro gli infortuni nei settori dell’istruzione e della formazione, finora limitata agli ambienti di laboratorio e alle palestre, viene estesa a ogni ambiente di istruzione e formazione, comprese le attività di orientamento al lavoro.
Prima del decreto legge n. 48/2023 l’assicurazione riguardava solo alcune attività:
• le esperienze tecnico-scientifiche,
• le esercitazioni pratiche e di lavoro,
• le attività di educazione fisica nella scuola secondaria,
• le attività di scienze motorie e sportive,
• le attività di alfabetizzazione informatica con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e nella secondaria e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e nella secondaria.
Il decreto legge n. 48/2023 estende l’assicurazione Inail già esistente a tutte le attività didattiche previste dal piano triennale dell’offerta formativa e a tutti gli alunni e gli studenti del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale, dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, dei percorsi di formazione terziaria (ITS) e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
Tali prestazioni non possono essere considerate sostitutive di quelle offerte dalle assicurazioni integrative che le scuole stipulano ogni anno e che innanzitutto prevedono anche la tutela legale e la copertura della responsabilità civile del personale scolastico per i danni provocati a terzi dai minori posti sotto la loro tutela, indispensabile per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, non presenti nell’assicurazione INAIL che tutela solo infortuni.
Ma anche relativamente agli infortuni, i pacchetti previsti dalle assicurazioni integrative prevedono generalmente, a seconda dei costi individuali scelti e del grado di scuola, la copertura di tutti gli infortuni occorsi agli alunni anche di lieve entità, il rimborso di tutte le spese sostenute a causa dell’infortunio, compreso il danneggiamento di protesi, occhiali o in alcuni casi del vestiario, spese odontoiatriche diarie da gesso, danno estetico, lezioni private e rimborsi per la perdita del bagaglio e l’assistenza sanitaria all’estero per i viaggi di istruzione.
Si tratta di prestazioni che, come ben sanno le scuole, evitano nella maggior parte dei casi il contenzioso giudiziario conseguente alle richieste di risarcimento dei danni subiti dagli alunni durante le attività, con benefici a vantaggio delle scuole stesse e soprattutto delle famiglie, specie di quelle meno abbienti che non possono permettersi spese legali.
Per chi volesse approfondire, il Decreto Legge n. 48/2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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