Circolare 224

Circ. Int. 224 – Indicazioni sull’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Anno Scolastico 2023/2024

Indicazioni sull’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Anno Scolastico 2023/2024

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Personale scolastico

Al fine di favorirne la conoscenza da parte degli alunni e delle loro famiglie, si forniscono informazioni sintetiche circa lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, richiamando, nei suoi caratteri generali, il quadro normativo previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017.

Requisiti di ammissione all’esame:
L’ammissione all’esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

Voto di ammissione
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi.
Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.
Il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all’Esame eseguendo una media ponderata a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado, arrotondati alla seconda cifra decimale. Tale media ponderata comprende:
1. La media dei voti del primo anno 20%
2. La media dei voti del secondo anno 20%
3. La media dei voti del terzo anno 60%

Prove d’esame
L’esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.
Le prove scritte relative all’esame di Stato sono:
1) prova scritta di italiano
2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per la lingua inglese e una per la lingua francese.

La prova scritta di italiano è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:
1. testo narrativo o descrittivo
2. testo argomentativo
3. comprensione e sintesi di un testo.

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle
abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).
Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:
1. problemi articolati su una o più richieste
2. quesiti a risposta aperta.
Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

La prova scritta di lingue straniere è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’inglese e per il francese e accerta le competenze di
comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa (A2 per inglese, A1 per il francese).
Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:
1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Il colloquio, condotto collegialmente dalla sottocommissione, potrà aver inizio con la trattazione di un argomento scelto dall’alunno, da cui partire per una esposizione multidisciplinare, laddove possibile, ma la conduzione sarà riservata ai docenti.
Durante il colloquio si porrà particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
Il colloquio, inoltre, tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
Per il percorso ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Alunni con Bisogni Educativi Speciali
Per gli alunni con bisogni educativi speciali le prove d’esame e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento le prove d’esame sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative né strumenti compensativi. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un POP che ne preveda l’utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Voto finale
Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.
Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all’unità superiore.
La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.
L’esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

Attribuzione della lode
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.

Calendario
Sarà successivamente pubblicato il calendario delle operazioni d’esame e in particolare le date di svolgimento di:
a) riunione preliminare della commissione;
b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;
c) colloquio

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